LE ORGANIZZAZIONI DI CONVINZIONE NELLA PLURALITÀ DEL PANORAMA RELIGIOSO
Se la libertà religiosa è la libertà di professare la propria convinzione religiosa, areligiosa, irreligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, la professione collettiva dell’ateismo o del non teismo dovrebbe poter godere della stessa tutela prevista per la professione collettiva della fede.
Le organizzazioni filosofiche non confessionali: profili e nodi definitori
Nelle democrazie contemporanee, caratterizzate da una crescente complessità, da una pluralità di appartenenze, da scambi culturali virtuali e reali che generano nuovi orizzonti di senso, la molteplicità delle visioni del mondo, delle credenze religiose e delle concezioni etiche e filosofiche convive all’interno di uno stesso spazio pubblico, imponendo un ripensamento dei fondamenti della convivenza civile e degli strumenti giuridici che ne garantiscono la governance. Alla “fluidità” ‒ per usare l’espressione di Bauman ‒ della contemporaneità contribuisce anche il diffondersi di movimenti religiosi nuovi, alcuni dei quali sono in realtà antichissimi e nuovi solo per l’Occidente, ai quali manca l’elemento della trascendenza, ma che trovano la loro soluzione ultima nell’interiorità della coscienza. Paradigmatico in questo senso è il Buddismo, da alcuni studiosi definito “religione atea” (Hisamatsu). L’Union Bouddhique Belge ha inoltrato dal 2006 la richiesta di riconoscimento come organizzazione filosofica non confessionale e il disegno di legge, nonostante il via libera (17 marzo 2023) del governo belga e il parere positivo del Consiglio di Stato, è ancora fermo in Parlamento, oggetto di vivaci posizioni dialettiche e di ostacoli politici.
Nel panorama religioso sempre più composito, accanto alle fedi tradizionali, le “organizzazioni filosofiche e non confessionali” rappresentano una forma di “religione civile della ragione”, nel senso di un ethos condiviso fondato sulla dignità della persona, sulla libertà di coscienza e sulla responsabilità individuale. A livello internazionale, l’organizzazione di riferimento è la Humanists International, fondata nel 1952 e costituita da associazioni di oltre 60 paesi. Consulente di ONU, UNESCO, UNICEF e Consiglio d’Europa, attraverso il suo ufficio di advocacy europea la Humanists International interloquisce anche con la Commissione Europea, segue i lavori del Parlamento Europeo e agisce all’interno dell’OSCE. In Europa l’European Secularist Network costituisce una rete che riunisce organizzazioni umaniste, razionaliste, laiche, di cultura etica, atee e di libero pensiero.
Considerata la rilevante eterogeneità di tali organizzazioni, categorizzarle in senso monosemico è una sfida inefficace e improduttiva. La stessa definizione di “organizzazione filosofiche e non confessionali” non risulta inclusiva della loro pluralità formale e sostanziale e sembra prima facie escluderle nominalmente dalla qualifica giuridica di “confessioni religiose”. Nel linguaggio anglosassone per il fenomeno non teista si preferisce l’uso dell’espressione “non religious people”, a sua volta opinabile in quanto privilegia il carattere prettamente oppositivo rispetto alle religioni; in Germania è in uso la formula “comunità basate su una concezione del mondo”, nella letteratura francofona e nell’area scandinava si sta da tempo affermando l’uso della formula “organizzazioni di convinzione”, più neutra e comprensiva della variegata molteplicità delle Weltanschauung teiste, non teiste, ateiste. Come ha precisato la Corte Edu, «Considerata isolatamente e nel suo significato ordinario, la parola “convinzioni” non è sinonimo dei termini “opinioni” e “idee” come utilizzati nell’articolo 10 (…) della Convenzione che garantisce la libertà di espressione; si trova nella versione francese dell’articolo 9 (…) (in inglese “beliefs”), che sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Si applica alle opinioni che raggiungono un sufficiente grado di forza, serietà, coerenza e importanza» (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 febbraio 1982, § 36). In generale le organizzazioni di convinzione odierne sono accomunate da alcuni tratti distintivi: promuovono visioni del mondo antidogmatiche, non religiose, ispirate al razionalismo, all’umanesimo laico o ad altre concezioni etico-filosofiche. Le radici di queste organizzazioni risalgono all’Illuminismo, quando si affermò l’idea che la morale e il diritto potessero fondarsi sulla ragione umana piuttosto che sulla rivelazione divina.
La professione di ateismo, che fino all’Ottocento aveva avuto un carattere soggettivo, circoscritto all’individuale adesione ad un ethos libero da dogmi religiosi, ad una propria ed originale visione del mondo fondata sull’uso critico della ragione, ha assunto nel XIX e XX secolo anche una dimensione collettiva; con la diffusione del libero pensiero, dell’umanesimo laico e del secolarismo, nacquero in Europa e in America le prime associazioni laico-umaniste e di libero pensiero. Esse non perseguivano soltanto fini teorici, ma anche pratici: promuovevano la libertà di coscienza, la separazione tra Stato e Chiesa, l’istruzione laica, l’autonomia della scienza, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. L’associazionismo laico-umanista si è evoluto, dall’Ottocento ad oggi, da un carattere prevalentemente oppositivo, spesso anticlericale, a obiettivi più propositivi e articolati, con una maggiore diffusione e coordinazione internazionale favorite dalla globalizzazione e dalle nuove forme di comunicazione. Il perseguimento degli obiettivi proattivi si avvale di una serie di attività promosse dalle organizzazioni di convinzione le quali, ad esempio, offrono sostegno finanziario e legale per iniziative finalizzate alla tutela delle vittime di discriminazioni e persecuzioni per motivi religiosi o di violazioni della laicità dello Stato; istituiscono corsi di formazione per professionisti che prestano assistenza laico-umanista nelle istituzioni segreganti, o che celebrano cerimonie laico-umaniste dedicate ai momenti più significativi della vita (nascita, matrimonio, funerale) e feste laiche della gioventù; vengono organizzati e finanziati eventi scientifici, campagne e iniziative a tutela dei diritti civili, per la piena affermazione della laicità dello Stato, per l’autodeterminazione degli individui nel quadro di una concezione laica, razionale e areligiosa dell’esistenza.
Il lungo percorso delle organizzazioni di convinzione per approdare nello spazio giuridico internazionale ed europeo
Nello spazio giuridico internazionale l’equiparazione teismo-non teismo è il risultato di un lungo percorso, ancora incompiuto, iniziato dopo il secondo conflitto mondiale e delineatosi in parallelo con l’avanzare dell’età dei diritti. Tale equiparazione permane, in diversi contesti nazionali, prevalentemente sul piano teorico ed è spesso circoscritta alla sola dimensione individuale della libertà di coscienza. Ne consegue una persistente diseguaglianza tra fenomeni teistici e non teistici nella loro dimensione collettiva e associata, diseguaglianza che si riscontra talora anche in ordinamenti che, almeno formalmente, dichiarano di riconoscerne l’equiparazione.
I primi documenti internazionali, tra i quali la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, considerano la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, un triangolo valoriale onnicomprensivo, indubbiamente inclusivo della libertà dalla religione. L’interpretazione estensiva della libertà di religione è stata poi riaffermata nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), nella Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (1981), diventando un leitmotiv in ogni testo le cui disposizioni hanno contribuito ad elaborare standard internazionali di tutela della libertà in materia religiosa. L’esigenza di assicurare da parte degli Stati una “effettiva uguaglianza tra credenti e non credenti” viene esplicitata per la prima volta nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati che avevano partecipato alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1986), convocata in base alle disposizioni dell’atto finale di Helsinki 1975. Negli anni Novanta si afferma progressivamente un ambito di tutela sempre più nitido; commentando l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 1993 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite precisa che l’articolo 18 protegge le “convinzioni teiste, non teiste e atee”, così come il diritto di “non professare alcuna religione o convinzione” (art. 2). Le belief organisations rientrano dunque nel perimetro definitorio di “minoranza religiosa” e, in quanto tali, sono oggetto di studio in un progetto scientifico curato dal Prof. Silvio Ferrari, l’ “Atlas of Religious or Belief Minority Rights”, finalizzato a fornire un quadro giuridico e sociologico sulla condizione di alcune minoranze nei paesi dell’Unione europea, anche al fine di combattere la discriminazione e favorire lo sviluppo della loro identità (si veda in proposito l’interessante articolo di Silvio Ferrari su questa Rivista).
A livello politico comunitario le organizzazioni filosofiche e non confessionali hanno acquisito visibilità quando il Presidente della Commissione europea Jacques Delors nominò all’interno del gruppo di riflessione Cellule de Prospective, da lui costituito nel 1992, un Responsabile delle relazioni con le comunità di fede e di convinzione. Nello spazio giuridico comunitario esse vengono menzionate per la prima volta (Dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali), su proposta belga, nel Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1º maggio 1999. La reiterazione, nel 2000, della diade religione/convinzione nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza (artt. 10 e 21) conferma la volontà in sede comunitaria di accordare una tutela paritaria ad un ampio ventaglio di concezioni, fideistiche, razionalistiche, filosofiche. A livello istituzionale il dialogo tra le comunità di convinzione e l’Unione europea è stato ufficializzato nel 2009; l’art. 17 del TFUE ha sancito l’obbligo giuridico di mantenere “un dialogo aperto, trasparente e regolare” sia con le Chiese e le associazioni o comunità religiose, sia con le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
L’equiparazione giuridica tra le confessioni e le organizzazioni filosofiche e non confessionali si radica su un presupposto logico ineccepibile: esse hanno tutte una base comune, in quanto riflessi di un medesimo prisma, quello delle risposte ai grandi e irrisolvibili interrogativi della vita. Questi riflessi possono essere simili, diversi, opposti, immanenti o trascendenti, a seconda di cosa si intende per religione; ma se tralasciamo il tentativo, destinato a fallire, di circoscrivere tale nozione, potremmo anche affermare che è religioso, come ha sottolineato Ronald Dworkin in Religione senza Dio, lo stupore dinanzi alla vita; stupore che ognuno interpreta e codifica secondo una risposta personale. Chiaramente, l’equiparazione logica non tende ad una loro reductio ad unum in quanto non coincide con una presunta identità, ma sottintende un rapporto di analogia. Significativa è in questo senso l’omissione di un’esplicita definizione dei termini di “religione” e “convinzione” nei documenti normativi, che consente di non circoscrivere la tutela della libertà religiosa a determinate credenze, rivelando in tal senso una volontà non discriminatoria e un’adesione assiologica al principio di laicità. In questa prospettiva le organizzazioni filosofiche non confessionali testimoniano che la laicità dello Stato non implica neutralità indifferente, ma impegno attivo nel garantire a ogni visione del mondo – religiosa o non religiosa – pari dignità e spazio di espressione. È proprio in tale equilibrio dinamico tra libertà di coscienza e riconoscimento istituzionale che il pluralismo può tradursi in autentica convivenza.
L’attività di advocacy delle organizzazioni di convinzione non teiste e atee per la parità di trattamento giuridico con le organizzazioni teiste
Se la libertà religiosa è la libertà di professare la propria convinzione religiosa, areligiosa, irreligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, la professione collettiva dell’ateismo o del non teismo dovrebbe poter godere della stessa tutela prevista per la professione collettiva della fede. Tuttavia, nell’Unione Europea, l’equiparazione dello status giuridico delle organizzazioni filosofiche e non confessionali a quello delle confessioni religiose si rinviene soltanto in un numero limitato di ordinamenti, tra i quali figurano, in particolare, Belgio, Paesi Bassi e Germania. In Belgio, Paese “modello” per l’equiparazione giuridica tra religioni e convinzioni filosofiche, la par condicio a livello di finanziamento pubblico viene costituzionalmente sancita (art. 181); il secolarismo organizzato ha ottenuto uno statuto analogo a quello dei culti riconosciuti con la legge del 21 giugno 2002. Principali organismi rappresentativi della comunità non confessionale in Belgio sono il Centre d’action laïque (CAL), che comprende 27 associazioni comunitarie, e la Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV, dal 2011 ha assunto il nome di deMens.nu), che raggruppa 39 associazioni. Affiliata al CAL di Liegi è la Humanistische Präsenz, costituita nel 1988 nella regione linguistica tedesca. Il Consiglio Centrale laico (CCL) riunisce il CAL e l’UVV ed è l’interlocutore ufficiale con le autorità civili. In Belgio il culto o la concezione filosofica riconosciuti hanno il diritto di avere un certo numero di assistenti morali laici in istituti penitenziari, spazi radio-televisivi, nominare insegnanti di religione o di etica laica, ricevere da varie autorità sussidi che hanno o non hanno un carattere obbligatorio; è riconosciuta anche un’abitazione o un’indennità di alloggio.
Nella maggior parte degli Stati europei le organizzazioni teiste, non teiste e ateiste si pongono su piani ben distinti. La distinzione si traduce nell’accordare solo a poche confessioni “riconosciute”, a scapito delle altre e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali, peculiari diritti, benefici economici, strumenti per penetrare capillarmente nel tessuto sociale e nelle coscienze individuali. Il “riconoscimento” non si traduce infatti solo in una mera posizione di vantaggio economico, ma in numerosi diritti garantiti, tra i quali l’assistenza spirituale nelle comunità separate, la celebrazione di matrimoni con effetti civili, l’insegnamento nelle scuole pubbliche, l’accesso ai servizi radio-televisivi. Si viene dunque a delineare una sorta di gerarchia che subordina la libertà dalla religione alla libertà di religione. Allo scopo di ridurre tale gap, le numerose organizzazioni di convinzione svolgono da oltre trent’anni una serie di attività di advocacy finalizzate ad alcuni obiettivi prioritari, tra i quali: promuovere il secolarismo statale e la laicità delle istituzioni, la separazione tra chiese e Stato, l’imparzialità e il primato del potere civile, la neutralità dello spazio pubblico; incoraggiare norme progressiste in materia bioetica, prassi politiche laicamente orientate, educazione adogmatica nelle scuole pubbliche; promuovere la tutela della libertà di pensiero e di espressione, l’uguaglianza senza distinzione di genere, religione, nazionalità o orientamenti sessuali; incoraggiare l’affiliazione religiosa consapevole, basata sulla libera scelta in età adulta; denunciare le discriminazioni per motivi religiosi, ampliare i diritti di famiglia, sessuali e riproduttivi, affermare il diritto a una morte dignitosa, contrastare l’estremismo religioso, proporre una visione laico-umanista dei valori culturali, sociali ed etici.
In diversi Paesi alcune organizzazioni di convinzione hanno promosso istanze di riconoscimento e di pari trattamento giuridico rispetto alle associazioni di credenti. In Austria il 30 dicembre 2019 la Società religiosa Ateistica (ARG) ha presentato all’Ufficio della Cultura della Cancelleria federale (Kultusamt) la domanda per ottenere lo status di comunità confessionale religiosa registrata. Per l’ARG la definizione di “società religiosa ateistica” non è una contraddizione in termini poiché la religione è, come l’ateismo, una filosofia che aiuta gli esseri umani, anche attraverso pratiche rituali, ad affrontare la vita. In Slovacchia la Chiesa ateistica (Ateistická cirkev neveriacich) ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica con esito negativo. Il caso più emblematico, e pionieristico, è quello dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), che si trascina in Italia da trent’anni. Nonostante i progressivi riconoscimenti maturati nello spazio internazionale ed europeo, permangono significative asimmetrie tra fenomeni religiosi e non religiosi, soprattutto sul piano collettivo e istituzionale. L’attività di advocacy svolta dalle organizzazioni di convinzione si configura pertanto come uno strumento essenziale per colmare tale divario, riaffermando una concezione sostanziale della laicità fondata sull’eguaglianza, sulla non discriminazione e sul rispetto di tutte le visioni del mondo. In questa prospettiva, il pieno riconoscimento giuridico delle organizzazioni di convinzione non rappresenta un’istanza identitaria o antagonista, ma una condizione necessaria affinché il pluralismo possa tradursi in effettiva convivenza democratica e in pari dignità di credenti e non credenti nello spazio pubblico.